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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.256. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
21.256.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.
  14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.