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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.232. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
21.232.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2015» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso».
   2) sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che trovasi ovvero transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  5-bis. All'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 909, comma 4» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero ne viene escluso per espressa e irrevocabile rinuncia»;
  5-ter. All'articolo 992, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è così sostituito: «Il personale militare permane in ausiliaria fino a 65 anni indipendentemente dal limite ordinamentale di età previsto per la cessazione dal servizio. Il personale militare che, alla data del 1° gennaio 2015, trovasi nella posizione di ausiliaria e abbia superato il 65° anno di età è collocato d'autorità nella riserva».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 22.000.000;
   2017: – 25.000.000.