Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.