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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.119. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
21.119.

  Sostituire il comma 14 con i seguenti:
  14. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  14-bis. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  14-ter. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 14-bis dai contratti di locazione di cui al comma 14, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  14-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.