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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.77. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
19.77.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore»;
   b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).

  1. Il vettore incaricato della prestazione di un servigio di trasporto può avvalersi di sub-vettori soltanto a seguito di specifico consenso manifestato in forma scritta dal committente. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione, il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza del consenso di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite, in tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono conseguentemente soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

ident. 19.78.