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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.41. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
17.41.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 79 milioni di euro per l'anno 2015, di 425 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 443 milioni di euro per l'anno 2020, di 454 milioni di euro per l'anno 2021 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021».