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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.381. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
17.381.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 260 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2025.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –100.000.000;

   all'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile», con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
  14-ter. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma 14-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Sp.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
  14-quater. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 14-ter, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 14-bis proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 14-bis. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire e dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  14-quinquies. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 14-quater possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.