Al comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2015 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è fissato in euro 8.500.