Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 65.000.000;
2016: – 65.000.000;
2017: – 65.000.000.