Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Lo stanziamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, istituito con decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
8-ter. Lo stanziamento del Fondo per il credito ai giovani, di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, è incrementato di 87,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, sopprimere il comma 13.