Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con Legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) impianti wi fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».