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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
11.4.

  Al comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  1-ter. Eventuali conseguenti prestazioni ed arretrati avranno decorrenza dal 1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.