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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
11.28.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dall'1o gennaio 2015 non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni per l'anno 2016, in 21,5 milioni per l'anno 2017, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 11 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.».

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 6.000.000;
   2016: – 16.500.000;
   2017: – 21.500.000.