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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.31.42.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
0.31.42.2.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: diritto di acquisto con le seguenti:, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, dove considerarsi l'alienazione di tali immobili come scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione dei suddetti immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 60 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata.

em. 31.42.