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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.3. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/32.3.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nutrizione ed economia agroalimentare. L'Agenzia, ente di ricerca di diritto pubblico, subentra alle funzioni, compiti, accordi o convenzioni definite dalla normativa vigente assegnate all'ente soppresso dal 1o gennaio 2015. Il personale INEA, ivi compreso quello con contratto a tempo, viene trasferito all'Agenzia.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie dell'INEA all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli organi del CRA predispongono, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati a partire dal 1o luglio 2015.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia.