Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.