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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.04. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/17.04.
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura sostituite in organizzazioni di produttori).

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca ai sensi dell'articolo 6 del reg. 1379/2013 per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.