Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Imprese energivore).
1. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).
1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.