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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.03. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/17.03.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Imprese energivore).

  1. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.

2679-bis/XIII/17.03.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

  1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.