stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.27. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/32.27.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole: che assume la denominazione di Agenzia Unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
   al comma 1, sostituire le parole: l'agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti con: per effetto di detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INEA ed il personale di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le risorse necessarie a garantirne il funzionamento;
   al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto del Ministro delle politiche agricole... e fino: a rispettivi ordinamenti con: gli organi in carica presso l'INEA al momento della incorporazione provvedono alla redazione del bilancio finale da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole ed indicano, per quanto riguarda le posizioni debitorie i mezzi e gli strumenti idonei al suo soddisfacimento,;
   al comma 1, sostituire le parole da: Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma... e fino: a responsabilità gestorie del predetto organo con: Al fine di razionalizzare il comparto della ricerca in agricoltura mediante interventi di efficientamento organizzativo ed economico nonché per un rilancio delle attività di ricerca a più ampio raggio e per favorire la costituzione di spinn-off tecnologici con partners pubblici e privati, con decreto del Ministro delle politiche agricole si provvede alla nomina di un Commissario con il compito di redigere un nuovo Statuto ed i regolamenti attuativi tenendo conto degli indirizzi formulati nella risoluzione approvata all'unanimità il 7 ottobre 2014 dalla Commissione Istruzione e cultura del Senato «Risoluzione sugli Enti pubblici di ricerca». L'Ente CRA, comunque inserito nel comparto degli Enti di ricerca, dovrà organizzarsi prevedendo una riduzione del 30 per cento delle attuali articolazioni territoriali e prevedere altresì aggregazioni interregionali coerenti sotto il profilo di filiera.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli immobili costituenti il patrimonio dell'Ente che dovessero risultare non utilizzabili per i fini istituzionali potranno essere oggetto di valorizzazione mediante:
   a) Locazione a canone agevolato ad altre amministrazioni pubbliche;
   b) Locazione a privati con trasferimento allo Stato centrale del 10 per cento delle entrate annue;
   c) Vendita mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero con le procedure di cui all'articolo 22 della presente legge e in casi di immobili di particolare valore, mediante concessione onerosa di durata cinquantennale a soggetti in grado di formulare progetti di valorizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere la parola: Agenzia ovunque ricorra.