stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.2. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/30.2.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:
  1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1o gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva al 1o gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1o gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario.