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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.1. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/30.1.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, la parola: 100 è sostituita con la seguente: 90 e la parola: 460 è sostituita con la seguente: 450.