Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma.