Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 20 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.
Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80 e la parola: 460 con la seguente: 440.