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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XIII/17.02.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di Confidi minori).

  Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.