Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).
I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.