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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.6. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XII/39.6.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 33, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.

2679-bis/XII/39.6.

  Al comma 33, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.