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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.01. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XII/39.01.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale, che intendono porre in vendita i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, devono darne comunicazione al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del Farmaco, al Sindaco, alla regione, all'Azienda Sanitaria Locale e alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti.
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.