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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.5. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/XII/17.5.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. Ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo, maggiorato dell'indennità integrativa speciale, con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita, reversibile in caso di decesso, di importo pari a due volte la somma che il beneficiario percepisce ex lege n. 210 del 1992. Ai familiari dei soggetti deceduti è riconosciuto un ulteriore assegno una tantum, oltre a quello già previsto dalla legge n. 210 del 1992 ed eventualmente già percepito, pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. I soggetti aventi diritto sono quelli già indicati nella legge n. 210 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni.