Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:
«2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa in ragione della metà agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione dei loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
d) sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i ciclomotori e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico, di cui risulti l'iscrizione al registro ASI. Tali veicoli possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per i veicoli di cui all'articolo 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –90.000;
2016: –90.000;
2017: –90.000.