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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.2. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/IX/23.2.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo di Garanzia per le Infrastrutture (FGI). A partire dall'anno 2015, viene destinata a tale Fondo una quota delle rimanenze annuali del Fondo di Ammortamento dei Titoli di Stato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, determinata tramite Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Attraverso la dotazione del FGI possono essere alimentati specifici «Strumenti di garanzia per gli investimenti nelle infrastrutture» (SGI), di funzionamento equivalente al Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Network Projects introdotto dalla Banca Europea degli Investimenti. Attraverso lo SGI, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti offre una garanzia destinata a progetti di realizzazione o di ammodernamento di un'opera infrastrutturale, destinando linee di liquidità di riserva per onorare il servizio del debito privilegiato nel caso in cui le entrate derivanti dal traffico risultino inferiori alle stime durante la fase operativa iniziale del progetto, che non può in ogni caso protrarsi oltre i 7 anni. Per poter accedere a tali linee di liquidità, l'intervento deve essere corredato da un'analisi economica di costo-opportunità, avente ad oggetto l'intera opera nella sua soddisfacente requisiti di terzietà e comparatività, tenente conto del traffico divertito e da rendersi pubblica prima della concessione del SGI. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto procedure, modalità di funzionamento e criteri di ammissione al SGI.