Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. È concesso l'accesso al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle imprese ferroviarie, al fine di porre in essere operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro.