Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Sono destinati ulteriori 250 milioni di euro al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Potranno accedere al fondo di garanzia, per le sole risorse aggiuntive stanziate, le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano, per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: 250.000;
2016: 250.000;
2017: 250.000.