Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso».
Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816 e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».