All'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: “ad ordinamento militare” sono inserite le seguenti: “e per il personale delle Forze armate”».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto all'articolo 17, comma 19.