Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. (Istituzione di un fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari). 1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.