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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.3. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2014  [ apri ]
2679-bis/II/15.3.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.

2679-bis/II/15.3.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis.
Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.

2679-bis/II/15.3.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.