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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.517. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.517.

  Dopo il comma 267, inserire i seguenti:
  267-bis. All'articolo 34 comma 25 del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «Legge del 23 agosto 2004 n. 239» sono inserite le parole: «ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997».
  267-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422 del 1997. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 135 del 2012. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.
  267-quater. Le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma precedente, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente.
  267-quinquies. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-bis decreto legge n. 138 del 2011. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma.

ex 43. 54.