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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.434. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.434.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento, stesso.

ex 38. 141.