Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti, che provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.”.