Sostituire il comma 73 con il seguente:
73. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, straniere, svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono ridotte di 3 milioni di euro.