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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.330. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.330.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
    «i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies), e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: »c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies).

ex 17. 51.