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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.276. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.276.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano di sostegno alla povertà estrema.
  2. Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi.
  3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuati ve, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

ex 13. 08.