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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.204. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.204.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.

ex 9. 024.