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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In via sperimentate, per il triennio 2015-2017 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, detta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
   a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
   b) il diritto alta pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;

  2-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura dei trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2-quater. I benefici di cui ai commi 2-bis e 2-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede ai sensi del comma 2-sexies.
  2-sexies. All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 900 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 2. 02.