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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.99. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.99.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 635, le parole: «di una componente riferita al servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   b) il comma 640 è abrogato;
   c) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
   d) il comma 681 è abrogato;
   e) al comma 682 la lettera h) è soppressa;
   f) al comma 683 le parole: da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
   g) il comma 687 e 688 è abrogato;
   h) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
   i) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
   j) al comma 731 le parole: «e della TASI» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 44. 145.