Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la disposizione del comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a regime. Le risorse complessive destinate mediante la scelta dei contribuenti sono destinate integralmente alle finalità previste dal medesimo comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.