Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. A decorrere dall'anno 2015 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del. decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa gli immobili di rimanenza e gli immobili merce, la cui produzione, scambio o vendita costituisce oggetto dell'attività d'impresa, posseduti dalle imprese di costruzioni, rimasti invenduti al 31 dicembre 2014, per i successivi due anni dopo l'acquisto, nel limite massimo di 200 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 40, lettera b), le parole:: 264,4 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 164,4 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A – voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000.