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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.91. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.91.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
  45-ter. La disposizione di cui al comma 41 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente al comma 76, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 951 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  83-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

  83-ter. La disposizione di cui al comma 40-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

ex 44. 253.