stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.90. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.90.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150,000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

ex 44. 260.