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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.80. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.80.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito con il seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa altresì agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, per i quali fino al 31 dicembre 2014 si è compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma di cui al primo periodo del presente comma si applica al contenzioso tributario pendente in materia di esenzione dalle tasse automobilistiche per la medesima categoria di veicoli.
  3. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 50,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per gli autoveicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 50,00.
  4. Per i veicoli in possesso dei requisiti di cui ai commi le 2 è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo unico onere del pagamento da parte dell'attuale proprietario di tre annualità della tassa di circolazione forfettaria di cui al comma 3, maggiorate del 50 per cento. La reiscrizione ai sensi del presente comma consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo e non comporta la qualificazione di veicolo atipico.

  Conseguentemente, dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. È abrogato il comma 1, articolo 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ex 44. 115.